La Comunità Europea, con l’emanazione del Regolamento UE 2017/852 (art. 10), si esprime sulla questione dell’amalgama dentale chiarendo, ai dentisti, quando è possibile usarla e in che forma. Il Regolamento, inoltre, impone la presenza del separatore in modo che non si disperda l’inquinante nell’ambiente. A decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzata per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario. A partire dal 1 gennaio 2019, invece, l’amalgama dentale può essere usata solo in forma incapsulata pre-dosata; l’uso del mercurio in forma libera è tassativamente vietato. Gli operatori degli studi odontoiatrici, che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Gli studi devono assicurare, inoltre, che i rifiuti di amalgama siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.
I separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2018 devono assicurare un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %. A decorrere dal 1 gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso devono assicurare il livello di ritenzione sopra specificato.
Fonte
https://www.aio.it/