Linee Guida per l'Esposizione Informativa e il Rilascio del QR Code per Strutture Sanitarie
- PANICHELLI HSC

- 11 ago
- Tempo di lettura: 4 min
L'esposizione dell'informativa e il rilascio del QR Code secondo l'ex art. 10-bis L.R. 4/2003 e s.m.i rappresentano un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza nelle strutture mediche, sia autorizzate che non autorizzate. Queste norme aiutano a tutelare i pazienti, offrendo un accesso chiaro e immediato alle informazioni essenziali sulle strutture sanitarie e sui servizi offerti.

Cosa prevede l'ex art. 10-bis L.R. 4/2003 e s.m.i
La legge regionale 4/2003, integrata dall'articolo 10-bis, impone alle strutture mediche di esporre in modo visibile e accessibile informazioni dettagliate riguardanti l'autorizzazione all'esercizio, le branche mediche autorizzate, l'elenco dei medici operanti presso la struttura e i riferimenti per eventuali reclami o segnalazioni. Il rilascio del QR Code è uno strumento digitale che facilita l'accesso a queste informazioni (es. tramite smartphone) migliorando la comunicazione tra struttura e pazienti.
A chi si applica la normativa?
Il Regolamento si applica alle strutture sanitarie autorizzate:
Strutture sanitarie private autorizzate (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 4/2003), per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni di chirurgia ambulatoriale (ambulatori e poliambulatori medici autorizzati);
Strutture sanitarie private autorizzate e accreditate (ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 4/2003) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni di chirurgia Ambulatoriale (ambulatori e poliambulatori medici autorizzati e accreditati con il SSR);
Studi medici e odontoiatrici autorizzati (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 4/2003);
e agli studi professionali non autorizzati:
Professionisti che svolgono attività non soggette ad autorizzazione (studi medici e odontoiatrici aperti ai sensi della DGR 447/2015; professionisti sanitari non medici aperti ai sensi della DGR 1247/2025).
Cosa è obbligatorio esporre?
Le strutture autorizzate (ai sensi della L.R. 4/2003 e smi) devono esporre:
copia conforme all’originale dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione oppure di autorizzazione e accreditamento (determina autorizzativa regionale);
elenco delle branche di specialistica ambulatoriale autorizzate ovvero autorizzate e accreditate;
elenco nominativo, in costante aggiornamento, dei medici ambulatoriali operanti presso la struttura sanitaria o lo studio medico o odontoiatrico, con l’indicazione della specifica branca, dei titoli professionali, del numero di iscrizione all’albo e della specializzazione, ove richiesta (organigramma dettagliato del personale medico);
QR Code rilasciato dall’amministrazione regionale che consente la consultazione delle branche autorizzate ovvero autorizzate e accreditate, dello stato di validazione delle relative informazioni e dei riferimenti ai provvedimenti amministrativi associati.
Gli studi non autorizzati (rif. DGR 447/2015; DGR 1247/2025) non hanno l'obbligo del QR Code ma devono esporre:
copia della comunicazione di inizio attività, presentata in fase di apertura dello studio;
elenco delle attività esercitate.
gli studi adempiono all’obbligo previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (entro il 31 agosto 2026) e, comunque, entro trenta giorni dalla trasmissione della comunicazione di inizio attività.
Come realizzare un'esposizione informativa efficace
Un'esposizione informativa chiara e completa aiuta i pazienti a orientarsi e a scegliere consapevolmente. Ecco alcuni consigli pratici:
Posizionamento strategico: il cartello deve essere visibile dall'ingresso, preferibilmente a livello degli occhi.
Contenuti essenziali: indicare chiaramente la denominazione della struttura, il numero di autorizzazione (se presente), i servizi offerti, orari di apertura, e recapiti per contatti e reclami.
Design leggibile: utilizzare caratteri grandi e colori contrastanti per facilitare la lettura.
QR Code funzionante: assicurarsi che il codice sia facilmente scansionabile e rimandi a una pagina aggiornata e conforme alle normative.
Come richiedere il QR Code
Il QR Code è rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia di salute, esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica (https://www.regione.lazio.it/imprese/salute/autorizzazione-accreditamento-strutture-sanitarie-sociosanitarie/rilascio-qr-code).
Il titolare e/o il legale rappresentante, muniti di SPID/CIE dovranno accedere alla piattaforma e inserire i dati richiesti.

L’istanza di rilascio del QR Code è presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (31 gennaio 2026) ed è corredata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con attestazione della veridicità delle informazioni inserite e del possesso dei titoli autorizzativi o di accreditamento indicati.
A seguito della presentazione dell’istanza, il sistema informatico rilascia un QR Code provvisorio, con evidenza delle branche dichiarate.
La Direzione regionale competente in materia di salute verifica le informazioni dichiarate e, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, in caso di esito positivo dei controlli, valida tali informazioni sul sistema QR Code, rendendolo definitivo (l’esito dei controlli viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata).
Come aggiornare e mantenere le informazioni
La normativa richiede che le informazioni esposte siano sempre aggiornate. Per questo:
Verificare periodicamente la correttezza dei dati esposti.
Aggiornare il QR Code se cambia la pagina di riferimento.

Sanzioni e provvedimenti
Per le strutture autorizzate, la mancata esposizione dell’informativa o del QR comporta una sanzione amministrativa (da un minimo di €1.500,00 a un massimo di €15.000,00) e la sospensione dell’autorizzazione. Per gli studi non autorizzati, la mancata esposizione della comunicazione di inizio attività comporta una sanzione amministrativa (da un minimo di €500,00 a un massimo di €5.000,00) e, in caso di reiterata violazione dell’obbligo, l’avvio di un procedimento amministrativo per la sospensione o cessazione dell’attività.
Disclaimer: questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce consulenze legali o tecniche specifiche. Per applicazioni pratiche si consiglia di consultare esperti del settore.








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